Legge di Bilancio 2021 – Novità in materia di lavoro

Legge di bilancio 2021 e materia di lavoro
Le principali novità in materia di lavoro contenute nella legge di bilancio 2021

Legge di Bilancio 2021 – 30 dicembre 2020 n.178 . Le principali novità in materia di lavoro

Legge di Bilancio 2021
Assunzioni giovani under 35

La decontribuzione al 100% per 36 mesi a carico dei datori di lavoro, per l’assunzione di giovani under 35, è estesa a tutta la nazione. Per le assunzioni effettuate in Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, il periodo di decontribuzione sale a 48 mesi.

In particolare, all’articolo 4 della Legge di bilancio 2021 si legge: “Per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione a tempo indeterminato incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età”.


Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279, viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del Decreto Legge n. 81/2015:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Blocco dei licenziamenti

Il blocco dei licenziamenti già in essere è stato esteso fino al 31 marzo del 2021, a prescindere dal numero di dipendenti dell’azienda.


Cassa integrazione

Ulteriori 12 settimane di cassa integrazione. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa del Covid 19, possono richiedere la cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga, per una durata massima di dodici settimane. La cassa integrazione ordinaria potrà essere utilizzata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 , mentre per l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga c’è tempo fino al 30 giugno 2021.


Congedo per i papà

Buone notizie per chi diventerà papà: viene incrementato da 7 a 10 giorni il congedo obbligatorio di paternità per la nascita dei figli nel 2021. Inoltre, il padre ha diritto ad un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.


Bonus bebè

E’ rifinanziato il bonus bebè, ovvero l’assegno di natalità per i figli nati nel 2021. L’assegno in questione è riconosciuto anche per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Per maggiori informazioni è possibile contattare il patronato INCA CGIL.


Part-time verticale

Con il comma 350 viene introdotto il pieno riconoscimento dell’anzianità lavorativa ai fini pensionistici per i lavoratori in part-time verticale ciclico. In particolare, si stabilisce una nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva per tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno un contratto a tempo parziale verticale ciclico.


Pensioni “Opzione donna”

Il comma 336 prevede la proroga della “Opzione donna” per il 2021, per le lavoratrici con 58 anni di età (59 se autonome) e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2020. L’importo della pensione è calcolato in base al sistema contributivo e al regime delle decorrenze. Possono accedere solamente quelle lavoratrici che optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione, variabile, a seconda della posizione contributiva della lavoratrice.


Lavoratori fragili

Il comma 481 dell’art. 1 introduce nuovamente le tutele a favore dei lavoratori fragili. Le agevolazioni, che erano cessate il 15 ottobre, sono state ripristinate e rese valide dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. In particolare, si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia. Tali disposizioni prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Questo vale per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione a diverse mansioni, che siano incluse nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la FIOM CGIL di Asti

Segreteria FIOM CGIL Asti

Condividi l'articolo!

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *