
Chi è l’RLS:
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l’acronimo TUS ) è un complesso di norme della Repubblica Italiana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede un numero minimo di rappresentanti per la sicurezza e precisamente (art. 47, comma 7):
- un rappresentante nelle aziende o unità produttive da 16 a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre . 1.000. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
I compiti dell’RLS sono:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi. Inoltre, riceve le informazioni inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- svolge una formazione adeguata (non deve essere inferiore a quella prevista dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008);
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- migliora la qualità del lavoro attraverso il dialogo tra dipendenti e datore di lavoro;
- raccoglie le richieste e le segnalazioni dei dipendenti in materia di salute e sicurezza e effettua le verifiche necessarie;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- partecipa alla riunione periodica (art. 35);
- effettua proposte in merito all’attività di prevenzione.
Per quanto riguarda la formazione, questa è obbligatoria per legge.
La giusta preparazione e l’acquisizione delle competenze necessarie permettono all’RLS di svolgere i suoi compiti con consapevolezza e contribuire in modo concreto a diffondere nella sua azienda la cultura della sicurezza.
Come viene eletto:
Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza viene eletto dai lavoratori in maniera diversa, a seconda del numero di dipendenti dell’azienda:
- nelle aziende che hanno al loro interno meno di 15 lavoratori, si elegge il rappresentante tramite votazione, scegliendolo tra i dipendenti;
- nelle aziende con più di 15 lavoratori, il rappresentante viene eletto all’interno delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Se nell’azienda non sono presenti le RSU, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene scelto tra i lavoratori tramite votazione.
Nelle unità produttive da 201 a 300 addetti, qualora la RSU sia pari a 3 componenti, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati con le modalità di seguito indicate: nel numero di almeno due RLS tra i componenti la RSU, cui si aggiunge un rappresentante per la sicurezza, non RSU, eletto con le medesime modalità.
Qualora la RSU risulti composta da un numero superiore di componenti rispetto a quelli previsti dal T.U. del 14 gennaio 2014 gli RLS saranno individuati tra i componenti la RSU.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che la nomina degli RLS deve avvenire in occasione di contrattazione collettiva, oppure nella Giornata Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che si celebra durante la settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Monte ore
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’ articolo 50 del D.l,gs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni i permessi per ogni RLS sono almeno pari a quanto riportato dalla seguente tabella:
NUMERO DIPENDENTI | ORE |
---|---|
Fino a 5 dipendenti | 12 ore |
Da 6 a 15 dipendenti | 30 ore |
Da 16 a 49 dipendenti | 40 ore |
Da 50 a 100 dipendenti | 50 ore |
Da 101 a 300 dipendenti | 70 ore |
Da 301 a 1000 | 72 ore |
Oltre 1000 | 76 ore |
Per l ‘espletamento degli adempimenti previsti dai punti 2 – 3 – 4 – 7- 9 e 14 dell’art. 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore.
“Non esiste il lavoro se non è sano e sicuro, al contrario, se in qualche modo l’attività lavorativa può diventare negativa per la salute (da cui ne derivano malattie professionali) e sicurezza (da cui ne derivano infortuni), essa non può più essere definita “lavoro”.” (cit)
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