Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

RLST: nomina, compiti e formazione
RLST: nomina, compiti e formazione

RLST: NOMINA, COMPITI E FORMAZIONE

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) riveste una grande importanza in tutte le aziende prive di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Vi sono differenze sostanziali da tra le due figure, sebbene i compiti siano gli stessi.

Qui di seguito vedremo come viene nominato, quali sono i compiti e qual è il percorso formativo dell’ RLST.

Chi è l’RLST e come viene nominato?

La figura dell’RLST viene descritta nell’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Come accennato poc’anzi, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) svolge i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nel caso in cui nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza non sia stato eletto un RLS interno.

Come specificato al comma 2 del D.Lgs. 81/08, le modalità di elezione o designazione dell’RLST “sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma”.

Si può quindi affermare che l’RLST è una figura esterna che rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

Quali sono i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale?

Il comma 1 dell’articolo 48 rimanda all’esercizio delle competenze indicate all’articolo 50 (che riguardano anche l’RLS), per quanto riguarda i compiti dell’RLST.

Fermo restando quanto stabilito in  sede   di   contrattazione collettiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale deve attenersi a quanto segue:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. viene interpellato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi. Inoltre, riceve le informazioni inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. svolge una formazione adeguata (non deve essere inferiore a quella prevista dal comma 7, art. 48 del D.Lgs. 81/2008);
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. migliora la qualità del lavoro attraverso il dialogo tra dipendenti e datore di lavoro;
  11. raccoglie le richieste e le segnalazioni dei dipendenti in materia di salute e sicurezza e effettua le verifiche necessarie;
  12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
  14. partecipa alla riunione periodica (art. 35);
  15. effettua proposte in merito all’attività di prevenzione.

Quali corsi di formazione e di aggiornamento deve seguire l’RLST?

Il monte ore del corso di formazione per RLST è maggiore rispetto a quello per l’RLS: 64 ore totali, invece di 32.

La formazione deve avvenire entro 3 mesi dalla data della nomina e dovrà includere i rischi specifici degli ambienti in cui l’RLST andrà a ricoprire il ruolo.

In sede di contrattazione collettiva dovranno essere stabiliti la durata, la modalità e i contenuti del percorso formativo.

È anche previsto un aggiornamento annuale, della durata di 8 ore.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, nonché Funzionario Territoriale della FIOM CGIL per la Provincia di Asti, è Giuseppe Morabito.

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