CCNL metalmeccanici: comunicazione e certificazione della malattia

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La comunicazione e la certificazione dell’assenza per malattia, come viene regolata  dal CCNL metalmeccanici Federmeccanica-Assistal?

Questa è una delle tante domande che ci pongono i lavoratori.

Per rispondere a questa e a tutte le altre domande, la FIOM CGIL di Asti ha deciso di scrivere una serie di articoli riguardanti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Inizieremo con il più diffuso, cioè quello siglato tra FIM-FIOM-UILM e Federmeccanica-Assistal.

Oggi esamineremo ciò che riguarda la comunicazione e la certificazione della malattia e quali sono le normative alle quali il lavoratore in malattia deve attenersi.

Sez.Quarta – Titolo VI – Assenze, permessi e tutele

Art. 2 – Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro

Comunicazione e certificazione dell’assenza

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno d’assenza (fine turno) comunicando il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto all’azienda e inviare entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza il protocollo del certificato medico.

L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda con le stesse modalità di cui al comma precedente.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata.

L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell’articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 5 D.Lgs. 20 maggio 1970, n. 300

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l’accertamento del suo stato di salute.

Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all’azienda e successivamente documentati.

Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.

Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all’infrazione riscontrata e alla sua gravità.

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