Smart working e congedi straordinari per i lavoratori dipendenti.

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Art. 2 del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30

Nuove disposizioni su Smart working e congedi straordinari per i lavoratori dipendenti.

Fino al prossimo 30 giugno, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente può richiedere un congedo straordinario o l’accesso allo smart working.

Ecco i requisiti per poter usufruire di tali agevolazioni.

Lavoro agile

I genitori di figli conviventi minori di 16 anni possono svolgere, alternativamente all’altro genitore, la prestazione lavorativa in modalità agile:

  1. per il tutto il periodo, o parte di esso, corrispondente all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio;
  3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL).

Congedi straordinari per genitori (con figli minori di 14 anni)

Se la prestazione lavorativa non può essere effettuata in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di 14 anni può astenersi dal lavoro:

  1. per il tutto il periodo, o parte di esso, corrispondente all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio;
  3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL).
  4. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità (indipendentemente dall’età) in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per tali astensioni è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura della contribuzione figurativa.

Congedi straordinari per genitori (con figli tra i 14 e i 16 anni):

I genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile possono astenersi dal lavoro:

  1. per il tutto il periodo, o parte di esso, corrispondente all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio;
  3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL).

Per tali astensioni non è prevista ne retribuzione o indennità al 50%, ne contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e mantenimento del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può fruire dell’astensione, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopracitate.

D.Lgs 13 marzo 2021, n. 30

Conversione dei congedi parentali

Il beneficio, inoltre ha effetto retroattivo: verranno riconosciuti gli eventuali periodi di congedo parentale ordinari fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del succitato decreto.

Proprio questa indicazioni rende fondamentali, a fini operativi, le istruzioni che l’INPS dovrà pubblicare in tema di modalità d’accesso alla domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’INCA CGIL Asti

FIOM CGIL Asti

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